Statuto - Associazione IL MAGNIFICO

Associazione culturale "IL MAGNIFICO"
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Statuto

Chi siamo
STATUTO
Associazione culturale “Il Magnifico”

Art. 1- L’associazione “Il Magnifico” è un’associazione culturale, di promozione sociale, costituita da persone e da enti che in Italia ed all’estero a nome e per mezzo di essa, senza alcun fine di lucro, intendono svolgere attività culturale in ambito artistico in genere, soprattutto musicale, per la esecuzione, la conoscenza e la diffusione della Musica strumentale e vocale, antica, moderna e contemporanea, anche attraverso la contaminazione con altre discipline artistiche. La sede legale è attualmente posta in – San Casciano in Val Di Pesa (FI) via Roma n.33.

Art. 2 – L’Associazione escludendo dalla sua attività ogni fine di lucro intende promuovere la crescita morale, spirituale e sociale dell’individuo attraverso ogni espressione culturale, artistica e di spettacolo. Sostiene la multidisciplinarietà delle arti di qualunque tipo sostenendo progetti multi-artistici e/o inter-artistici elaborando e proponendo progetti per l’innovazione negli ambiti trattati. A tal proposito essa:

a) Promuove la esatta e completa conoscenza dell’arte in ogni sua forma eseguendo e partecipando a eventi, concerti di ogni genere, preparando incontri e giornate tra artisti, critici, specialisti, o quanti altri siano in qualche modo interessati, organizzando convegni di studio nazionali ed internazionali, istituendo e patrocinando corsi di aggiornamento e perfezionamento ed eventualmente aderendo e partecipando a manifestazioni del genere in Italia ed all’estero. Ed ancora di promuovere la diffusione delle arti in ogni loro forma e con ogni mezzo legalmente consentito anche organizzando cicli, rassegne, festival culturali, dibattiti, pubblicazioni, conferenze, corsi, incontri ed altre attività culturali in tali ambiti;

b) Istituisce e promuove manifestazioni pubbliche e private presso associazioni, istituti, enti, università, per la migliore diffusione delle arti, facilita incontri internazionali e la collaborazione artistica e tecnica tra persone ed enti interessati;

c) Presta in tutto o in parte il suo contributo artistico e tecnico, di studio e di documentazione ad istituti artistici e culturali italiani e stranieri;

d) Promuove e pubblica riduzioni e trascrizioni di opere artistiche , in particolare di musiche strumentali e vocali e si interessa a pubblicazioni scientifiche, tecniche, critiche, storiche, biografiche, discografiche e, quanto altro riguarda le attività artistiche;

e) Raccoglie, conserva, prepara e pone a disposizione degli interessati documenti e carte di archivio che si riferiscono ad opere artistiche;

f) Si interessa ed eventualmente promuove la pubblicazione di riviste, periodici, pubblicazioni musicali, letterarie, teatrali, scientifiche e di divulgazione;

g) Promuove scambi di esecuzioni e di informazioni, di materiale musicale, librario e multimediale tra persone ed enti con fini consimili a quelli propri. Organizza, promuove e patrocina manifestazioni pubbliche e private di complessi artistici italiani e stranieri;
h) Promuove concorsi, eventualmente a premi o a menzione onorifica, tra persone ed enti.

i) Svolge ogni altra attività purché sussidiaria alle precedenti ed in attuazione degli scopi associativi.

Art. 3 – Associati.

I Soci possono essere: Soci fondatori - Soci ordinari
- Soci onorari

- Soci sostenitori

Chi desidera entrare a far parte dell’associazione deve presentare una domanda al Consiglio Direttivo il quale decide in merito a suo insindacabile giudizio. A tutti i soci competono uguali diritti ed uguali doveri. I soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea dei Soci in

occasione del bilancio annuale. Per esigenze economico-finanziarie, su richiesta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può decidere per eventuali contribuzioni straordinarie. I Soci onorari potranno essere eletti dall’Assemblea dei Soci su proposta di qualsiasi componente l’Associazione tra persone distintesi negli ambiti abbracciati dall’associazione. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile. E’ tassativamente esclusa la partecipazione all’Associazione a titolo temporaneo. Decadranno dalla qualifica di Soci con delibera del Consiglio Direttivo:

a) coloro che si siano resi morosi nel pagamento della quota annuale;

b) coloro che si siano comportati in maniera contraria e dannosa agli interessi dell’Associazione ed alle norme del presente Statuto.

Art. 4 - Organi.

L’Associazione culturale “Il Magnifico” è dotata dei seguenti organi: L’ Assemblea dei Soci

Il Presidente

Il Vice Presidente Il Consiglio Direttivo Il Segretario.

Art. 5 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci elegge gli organi dell’Associazione, propone e discute in ordine all’attività artistica della Associazione, esamina ed approva l’attività amministrativa e finanziaria eseguita dal Consiglio Direttivo; discute ed approva il regolamento interno e le modifiche allo Statuto. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea dei Soci sarà inoltre convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ravviserà opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita quando alla stessa partecipano, in prima convocazione, la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. In caso di modifiche al presente statuto o in caso di scioglimento dell’associazione, la delibera sarà valida con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 5/BIS – Il Presidente

Il Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza e per altri impedimenti durevoli, egli è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.
Art. 6 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti tra i soci, determinati al momento della nomina dall’Assemblea la quale nomina anche il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o ad altri consiglieri e può attribuire deleghe per particolari atti o incarichi. Il Consiglio decide ed approva i programmi delle attività, con i relativi rendiconti, preventivi e consuntivi e sceglie gli artisti occorrenti per le varie manifestazioni. Predispone il bilancio Consuntivo ed il Preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta anche di un solo membro e in ogni caso almeno due volte l’anno. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificati motivi, non sia intervenuto per tre adunanze consecutive al Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Il Segretario

Il Segretario è incaricato della predisposizione dei verbali dell’Associazione e della tenuta del libro dei soci, nonché dell’attività di segreteria del Consiglio Direttivo. A tal fine potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia.

Art. 8 – L’Associazione provvede alla propria attività artistica, culturale e tecnica:
a) con il ricavo del versamento dei soci;

b) con donazioni di ogni specie, lasciti, rendite, contributi, sovvenzioni di persone e di enti privati e pubblici italiani e stranieri

c) con i contributi derivanti dalla propria attività artistica, culturale e tecnica;
d) con i proventi delle sue iniziative di ogni altro genere;

e) con ogni altra entrata conseguita nel perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 9 – L’Assemblea dei Soci potrà approvare a maggioranza semplice il regolamento interno dell’Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo, sulla base delle proposte ed osservazioni dei soci iscritti.

Art. 10 – Nell’ambito dell’attività sociale potranno essere costituiti gruppi per l’esecuzione di Musica strumentale, vocale e gruppi di interesse e di studio i quali potranno agire sotto denominazioni diverse da quella sociale ma con l’obbligo di evidenziare l’appartenenza alla Associazione. In seguito a specifica richiesta, il Consiglio Direttivo potrà autorizzare gruppi o associazioni musicali o culturali esterni, ad organizzare manifestazioni sotto la denominazione “Il Magnifico”

Art. 11 – L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno in corso saranno presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il 30 aprile. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione non siano imposti dalla legge.

Art. 12 – . L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, per delibera dell'assemblea degli associati quando venga assunta a maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori, e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo dedotte le passività che dovrà essere, comunque, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in adempimento alle vigenti norme, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 13 – Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile o alle leggi speciali che regolamentano lo specifico settore.

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